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Incidenti da animali selvatici: a chi chiedere il risarcimento danni?
06/08/2018
di Maura De Sanctis
Tra decreti e sentenze della Cassazione, ecco i passi da fare e a chi rivolgersi
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Vi è mai capitato nel mentre che guidate di trovarvi davanti un capriolo? Ebbene, a qualche malcapitato si. Sebbene sia un grazioso animale, bisogna tener conto che imbattersi in un animale selvatico (capriolo, cervo, volpe, cinghiale ecc.) quando si è alla guida non è affatto piacevole. In questi casi istintivamente si schiaccia il freno per evitarli, ma il più delle volte l’impatto è inevitabile. Dispiace per l’animale, dispiace per l’auto se ha riportato dei danni, ma quello che urta di più è la burocrazia farraginosa per ottenere il risarcimento dei danni. Tralaltro l’art. 189 del codice stradale impone l’obbligo di soccorre l’animale “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso”. Inoltre nel caso di un capriolo in quanto specie protetta, l’utente dopo aver attivato il soccorso, non può appropriarsene poiché non è res nullius ma è pubblica. Da qui scaturisce la domanda: chi pagherà il danno all’auto per non averlo ben custodito. La Regione, proprietaria demaniale dell’animale o la Provincia, che gestisce la selvaggina e la caccia o l’ente che gestisce il Parco ove ve ne fosse uno?
La responsabilità per danni cagionati da animali è disciplinata dall'art. 2052 cod. civ., che così recita: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. In capo alle regioni e alle province vige dunque l’obbligo di adottare le misure tese ad evitare che la fauna arrechi danni a terzi, rispondendone, “ai sensi dell’art. 2043 c.c.”. Ma attenzione, una volta individuato il responsabile occorre anche provare la colpa del danno. La Cassazione civile, con la sentenza 24 aprile 2014, n. 9276 ha stabilito che “in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 cod. civ. anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico”.
Un percorso ad ostacoli per il malcapitato automobilista che abbia urtato contro un animale selvatico. Nonostante la nostra penisola sia attraversata dagli Appennini, una catena montuosa in cui è facile imbattersi in animali selvatici, soprattutto cinghiali, non esiste ancora una disciplina univoca che attribuisca la responsabilità dei danni cagionati da quest’ultimi. L’iter burocratico si rivela più semplice nel caso in cui si ha un incidente a causa dello scontro con un animale selvatico nel mentre si percorre l’autostrada. In questi casi la responsabilità è dell’ente titolare dell’autostrada in quanto avrebbe dovuto adottare strumenti idonei per impedire gli incidenti tra cui una segnaletica, che avvisa gli automobilisti della possibilità di attraversamento della strada da parte dei suddetti animali selvatici ed in secondo luogo provvedendo a una recinzione che deve essere sempre in buono stato di manutenzione. Se si prova che ciò non è stato rispettato, l’automobilista può chiedere il risarcimento dei danni compresi quelli per le eventuali lesioni fisiche riportate a seguito dell’impatto con l’animale o con altri ostacoli.
Quali i passi da fare per ottenere il risarcimento dei danni? Innanzitutto è necessario fotografare il luogo del sinistro, l’animale se ancora presente, l’auto e gli eventuali danni. La seconda cosa è dimostrare il rapporto di causa ed effetto tra la presenza dell’animale selvatico sulla strada e l’incidente. Sarà utile in questi casi avvalersi di una qualche testimonianza da parte di altri passeggeri che si trovavano all’interno dell’abitacolo nel momento dell’incidente o terze persone che siano disposte a dichiarare l’improvvisa comparsa dell’animale selvatico sulla strada. Infine bisogna provare l’entità dei danni con foto dell’auto danneggiata, i preventivi di spesa o le eventuali fatture per riparazioni già eseguite e se il conducente o altri passeggeri hanno subito lesioni anche i certificati del pronto soccorso, le spese mediche, il certificato di avvenuta guarigione del medico curante e nei casi più gravi una perizia di un medico legale di parte. La documentazione va poi allegata alla lettera di richiesta di risarcimento dei danni nella quale si deve indicare il luogo e l’orario dell’incidente, una breve descrizione del sinistro, i mezzi coinvolti, numero di patente, targa del veicolo, generalità di eventuali testimoni e giorni di prognosi riconosciuti al pronto soccorso. Il tutto va inviato all’amministrazione titolare della strada: la Regione, la Provincia, il Comune, la società Autostrade, ecc.
Dal canto suo, l’ente titolare della strada per sottrarsi alla richiesta di risarcimento del danno deve dimostrare che l’incidente è avvenuto per «caso fortuito», ovvero per un fatto imprevedibile e inevitabile: ad esempio una rottura della recinzione ad opera di vandali avvenuta di recente che ha impedito il pronto intervento di manutenzione per riparare il danno o il caso dell’eccesso di velocità dell’automobilista danneggiato.
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