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Autovelox non omologati: le precisazioni di Codacons


03/05/2024

di Grazia Dragone

Il vuoto normativo alimenta confusione e incertezze


Autovelox non omologati: le precisazioni di Codacons La recente sentenza della Corte di Cassazione, in merito all’impugnazione di un avvocato di Treviso che, in veste di automobilista, aveva ricevuto una sanzione per aver superato il limite di velocità rilevato da un autovelox, sta generando molta confusione tra gli automobilisti.
Le motivazioni della sentenza hanno evidenziato un’anomalia mai superata, ossia che le apparecchiature sarebbero state autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture, ma non sottoposte alla verifica tecnica necessaria alla loro omologazione.

Esiste quindi un vuoto normativo che eviterebbe, ad ora, agli automobilisti coinvolti nelle violazioni rilevate dagli autovelox, di dover rispondere in qualche modo delle infrazioni commesse, legittimando così comportamenti lesivi della sicurezza stradale.
Tutto ciò si traduce anche in mancate entrate per le casse comunali che spesso si affidano, anche impropriamente, a questi strumenti per alimentare i magri bilanci. È una situazione che necessita di assoluta chiarezza e chiama in causa le istituzioni, per interventi urgenti in materia.

Codacons interviene nella questione con opportune precisazioni sulle conseguenze di questa sentenza e lo fa attraverso un comunicato, dove spiega anche la differenza tra omologazione e approvazione degli autovelox.
“Va chiarito subito che la sentenza della Cassazione non porta affatto ad una raffica di ricorsi e al conseguente annullamento delle multe elevate dagli autovelox – sono le parole del presidente Carlo Rienzi – La legge stabilisce infatti criteri e tempi precisi per impugnare le sanzioni: dalla data di contestazione o notifica della violazione, 60 giorni davanti al Prefetto, ricorso gratuito ma che determina il pagamento del doppio della sanzione qualora l’istanza venga respinta, o 30 giorni dinanzi al giudice di pace, ma pagando il contributo unificato. Per le multe già pagate o quelle per cui siano scaduti i termini, non è possibile proporre ricorso”.

“Nel caso in cui sia ancora possibile contestare la sanzione, per avere certezze circa l’omologazione del dispositivo autovelox che ha accertato la violazione, occorre presentare istanza d’accesso presso il comune dove è installato l’apparecchio e, una volta ottenuti gli atti, analizzare le specifiche tecniche sull’autovelox – prosegue Rienzi – Una prassi tutt’altro che semplice, e che in ogni caso non porta all’annullamento automatico delle sanzioni”.

“Siamo da sempre contrari all’uso indiscriminato degli autovelox come strumento per alimentare le casse comunali, ma il rischio è che la decisione della Cassazione sia interpretata come una bocciatura degli strumenti di rilevazione automatica della velocità e come un via libera al superamento dei limiti sulle strade, con conseguenze negative sul fronte della sicurezza stradale – prosegue Rienzi – Per questo chiediamo ai comuni di fare chiarezza, pubblicando sui siti delle amministrazioni le omologazioni degli apparecchi installati sul territorio, in modo da evitare contenziosi e garantire massima trasparenza agli automobilisti”.


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